Pareri e arbitrati

Il Notaio rende, su richiesta, pareri aventi ad oggetto questioni giuridiche attinenti alle aree di sua competenze e può essere eletto arbitro negli arbitrati civili e commerciali.

Il Notaio rilascia pareri giuridici pro veritate nelle materie di sua competenza, che possono essere utilizzati a sostegno di una tesi processuale o al fine di comporre amichevolmente una lite, evitando il giudizio.

Il ricevimento di atti di riconoscimento di debito

Il Notaio può ricevere dichiarazioni con cui taluno si riconosce debitore di qualcun altro. Tali dichiarazioni, che possono essere contenute anche in un testamento, producono unicamente effetti processuali: nel corso di una controversia giudiziaria, dispensano colui a favore del quale sono fatte (il creditore) dall’onere di provare il rapporto da cui il debito è sorto, che dunque si presume fino a prova contraria.

L’estratto di documento e l’estratto di pagina web

Il Notaio può predisporre estratti di un documento che gli venga esibito: con ciò è possibile garantire giuridicamente che un certo documento è stato estratto da altro più ampio e che ciò è avvenuto in una certa data. e su presentazione di un certo soggetto.

Il Notaio può così predisporre anche estratti di pagine internet, al fine di dare prova del fatto che in un determinato giorno, in una certa ora e a un certo indirizzo internet è apparso un determinato contenuto. L’estratto può, ad esempio, essere utile per provare un evento diffamatorio o la violazione del diritto all’immagine di un soggetto.

Le procure

La procura è l’atto unilaterale con cui un soggetto attribuisce a un altro il potere di rappresentarlo per il compimento di un atto giuridico.

La procura è speciale se al procuratore viene attribuito il potere di compiere in nome e per conto del conferente procura uno o più atti determinati.

La procura è generale se al procuratore viene attribuito il potere di compiere in nome e per conto del conferente procura tutti gli atti che egli potrebbe compiere di ordinaria amministrazione e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali egli viene espressamente autorizzato.

La copia di documento esibito

È possibile richiedere al Notaio di effettuare una copia di un documento che gli viene esibito, così da dare prova dell’esistenza di tale documento, in particolare con riferimento a una data determinata, nonché della circostanza che lo stesso gli è stato esibito in originale da una certa persona.

Vidimazioni; inventari

È possibile affidare al Notaio, per la loro regolare tenuta, libri, in particolare commerciali, affinché essi siano vidimati.

Il Notaio può inoltre formare inventari, nell’àmbito di procedure successorie di accettazione di eredità con beneficio d’inventario o di procedure relative alla tutela di soggetti incapaci, nonché per ragioni fiscali o di altro tipo.

Apposizione e rimozione dei sigilli

Il Notaio può essere chiamato, ove previsto dalla Legge o per volontà delle parti, ad apporre e rimuovere i sigilli a beni mobili e locali.

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Ai sensi dell’art. 1, co. 3, L. 16 febbraio 1913, n. 89, il Notaio può ricevere atti di notorietà in materia civile e commerciale.

I ricorsi di volontaria giurisdizione e il rilascio delle autorizzazioni

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. 16 febbraio 1913, n. 89, il Notaio può presentare agli organi giudiziari competenti ricorsi di volontaria giurisdizione e, in particolare, richieste di autorizzazioni, riguardanti la stipulazione di atti che gli sono stati affidati.

Il D.Lgs. 149/2022 (“Riforma Cartabia”) ha previsto la possibilità di rivolgersi direttamente al Notaio (senza necessità quindi di ricorrere al Giudice) per ottenere l’autorizzazione alla stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno (necessarie per vendere o acquistare un immobile, accettare un’eredità, intervenire in un atto di mutuo, ecc.) oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.

Il Notaio competente a rilasciare l’autorizzazione è quello incaricato della stipula dell’atto. La possibilità di domandare al Notaio, senza dover ricorrere al Giudice, l’autorizzazione a compiere l’atto consente un risparmio di denaro e di tempo.

L’asseverazione di perizie e traduzioni

Al Notaio può essere chiesto di asseverare perizie, dichiarazioni e traduzioni redatte da professionisti, ad esempio a fini fiscali, processuali e urbanistici. Questi documenti, se destinati all’estero, possono essere fatti valere con piena efficacia attraverso il procedimento di legalizzazione (apostille, per gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961).