Deposito di documenti, affidamenti fiduciari e contratti di escrow

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Il deposito di documenti
Il contratto di escrow e gli altri affidamenti fiduciari

Il deposito di documenti

Il Notaio può ricevere in deposito documenti, somme di denaro e valori, con l’obbligo di restituirli, su richiesta, al depositante o a terzi indicati dal depositante stesso. Il deposito consente di dare certezza sulla conservazione del documento e sulla circostanza che esso, nella data indicata nel verbale di deposito, è stato consegnato al Notaio depositante.

Il contratto di escrow e gli altri affidamenti fiduciari

Il Notaio può ricevere in deposito fiduciario somme di denaro o altri beni in occasione delle stipula di contratti o nel corso delle trattive o in occasione della conclusione di complesse operazioni. Il Notaio disporrà dei beni a lui depositati secondo le istruzioni ricevute per mezzo di un apposito mandato. É così, ad esempio, possibile affidargli il prezzo stabilito per la vendita di un’azienda con l’accordo che esso venga consegnato al venditore solo al positivo esito di alcune verifiche disposte dall’acquirente.

Inoltre se della stipula del contratto viene incaricato lo stesso Notaio, che lo riceverà per atto pubblico o con scrittura privata da lui autenticata, è possibile per le parti ricorrere alla disciplina del “deposito prezzo”. Ai sensi del comma 63 lett. c), dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n.147, il Notaio può ricevere in deposito l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito.

Il deposito del prezzo consente una maggiore tutela per le parti dell’atto e, in particolare, per l’acquirente del bene immobile o dell’azienda; in caso di deposito del prezzo, infatti, il Notaio consegna al venditore il prezzo o il corrispettivo ricevuto dall’acquirente solo una volta eseguite la registrazione e la pubblicità dell’atto, ai sensi della normativa vigente, e verificata l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti.

Inoltre, se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il Notaio stesso svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

Il cliente, qualora intenda avvalersi del sistema sopra descritto o qualora ritenga necessario ottenere ulteriori informazioni con riguardo alla disciplina del “deposito prezzo”, può e deve rivolgersi allo Studio Notarile. In caso di esercizio del “deposito prezzo” il Notaio chiederà il pagamento di un ulteriore corrispettivo, commisurato all’entità e alla complessità dell’incarico affidatogli.