Successioni a causa di morte e dichiarazioni di successione
L’apertura della successione e il ruolo del Notaio
La dichiarazione di successione
La pubblicazione del testamento
Accettare o rinunciare a una eredità
L’inventario dell’eredità
L’atto notorio; le successioni internazionali
La divisione ereditaria
L’apertura della successione e il ruolo del Notaio
Il Notaio è un giurista specializzato nella complessa materia successoria, come del resto è dimostrato dalla circostanza che l’accesso alla professione presuppone, tra l’altro, il superamento di una prova scritta consistente nella redazione di un atto di ultima volontà.
Rivolgersi al Notaio consente di avvalersi degli strumenti corretti per realizzare le proprie ultime volontà e prevenire le liti tra familiari ed eredi a seguito del decesso. D’altronde, è un dato di comune esperienza che in seguito alla morte di un soggetto insorgano controversie, spesso a causa di disposizioni testamentarie ambigue o addirittura prive dei necessari requisiti di forma.
Redigere testamento con la consulenza del Notaio consente di essere certi che al momento del decesso il proprio patrimonio si devolverà secondo la propria volontà e riducendo il rischio di contenziosi tra gli eredi.
In particolare, il costo per una consulenza in materia successoria e per la predisposizione di una valida scheda testamentaria, che aderisca alle volontà del testatore, è assai ridotto, molto inferiore a quello che si è soliti credere.
Il Notaio, inoltre, assicura la conservazione del testamento e il rispetto delle volontà del testatore, una volta che sarà deceduto.
La dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente, salvo le ipotesi di esclusione, presentato all’Agenzia delle Entrate dopo il decesso ed entro un anno dallo stesso.
La compilazione del documento richiede la conoscenza della materia giuridica successoria e tributaria, motivo per il quale si è soliti rivolgersi ad un professionista esperto quale il Notaio, capace di offrire una consulenza qualificata e di predisporre per intero la dichiarazione di successione stessa, nonché di seguirne la successiva voltura.
La pubblicazione del testamento
L’art. 620 c.c. obbliga chiunque sia nel possesso di un testamento di presentarlo al Notaio per consentirne la pubblicazione e la successiva esecuzione.
La pubblicazione del testamento consente di evitare che esso sia oggetto di sottrazione o di alterazione. Il Notaio non è chiamato a giudicare della validità del testamento pubblicato, ma viene unicamente incaricato di procedere alla sua pubblicazione e conservazione.
Al momento della pubblicazione, il Notaio spesso invita le parti a manifestare la loro volontà di accettare o meno l’eredità e di dare conferma di voler rispettare le volontà testamentarie. Pertanto, la pubblicazione del testamento rappresenta un’occasione utile per atti ulteriori quali, ad esempio, l’accettazione dell’eredità, la rinunzia alla stessa, la rinunzia del legittimario ad agire in riduzione.
Accettare o rinunciare a una eredità
Il Notaio può ricevere l’atto di accettazione espressa dell’eredità in concomitanza alla pubblicazione del testamento. L’accettazione dell’eredità, ove abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, deve essere trascritta nei pubblici registri, al precipuo fine della continuità delle trascrizioni. In difetto di un’accettazione espressa, il Notaio potrà procedere alla pubblicità dell’avvenuto acquisto a causa di morte mediante la trascrizione dell’atto che comporta accettazione tacita (tipicamente, la vendita di un bene ricevuto in eredità).
Allo stesso modo, in caso di accettazione dell’eredità, il Notaio cura gli adempimenti relativi ad eventuali quote societarie che siano contenute nel patrimonio del defunto.
È possibile rivolgersi ad un Notaio anche al fine di rinunciare ad un’eredità. L’apparente semplicità di questo tipo di atto non rende meno importante la consulenza del Notaio, necessaria per comprenderne le conseguenze, nonché per avere consapevolezza dei diritti ereditari che si possono far valere nonostante la rinuncia.
Il Notaio può altresì ricevere l’atto di rinuncia all’azione di riduzione o alla sola azione di restituzione da parte dei legittimari di modo che, apertasi l’eredità, le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal defunto non possano più essere impugnate e i beni che ne formano oggetto possano circolare liberamente.
L’inventario dell’eredità
Qualora si ritenga opportuno o si renda necessario accettare l’eredità con il beneficio di inventario o quando si desideri assistenza nella ricerca dei beni ereditari, mediante la formale redazione di un inventario, si potrà incaricare un Notaio di compiere dette operazioni.
L’atto notorio; le successioni internazionali
Dal Notaio ci si reca inoltre per redigere un atto notorio, affinché si possa dare conto, con una formalità tale da garantire la responsabilità piena dei dichiaranti, dell’intera situazione successoria relativa a un determinato soggetto defunto.
Sempre più spesso le successioni hanno aspetti di internazionalità: i beni dell’eredità sono collocati in diversi Paesi, gli eredi abitano in Stati differenti o hanno diverse nazionalità, il defunto, pur avendo cittadinanza italiana, in vita risiedeva abitualmente all’estero. In tutti questi casi, la conoscenza del diritto internazionale privato e, in particolare, del Regolamento UE 650/2012, è un requisito fondamentale per gestire in maniera efficace la successione.
I Notai sono i Pubblici Ufficiali legittimati in Italia a rilasciare i certificati successori europei e, inoltre, è possibile rivolgersi loro per redigere un testamento internazionale, così come previsto dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973.
La divisione ereditaria
Quando più eredi subentrano in un patrimonio si forma in genere tra di essi uno stato di comunione. Gli eredi diventano cioè comproprietari dei beni del defunto. Essi possono, rivolgendosi al Notaio, dividere i beni ereditati, assegnandoli in proprietà esclusiva a ciascuno di essi ed eventualmente mantenendo la comunione solo su alcuni. L’atto di divisione è un atto complesso, con particolari implicazioni fiscali, per la cui redazione è opportuno rivolgersi al Notaio fin dalla fase delle trattative.