Donazioni e Testamenti

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La donazione
Il testamento
La successione nell’attività d’impresa; il patto di famiglia
Il “dopo di noi”
Tanti buoni motivi per fare testamento

La donazione

La donazione, abbia essa ad oggetto beni immobili o altro, deve essere stipulata con atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni, a meno che si tratti di donazione di modico valore. L’intervento del Notaio è, in questo caso, richiesto sia per assicurare che la parte donante abbia debitamente valutato la sua scelta, sia per lasciare prova certa di tale volontà, ed evitare così che si ingenerino contenziosi tra i familiari del donante al momento della sua morte. La donazione che sia stata realizzata senza la necessaria forma notarile è nulla e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo.

Dunque, anche le donazioni in denaro, che non consistano in liberalità d’uso o di modico valore, debbono essere redatte dal Notaio a pena di invalidità. Così, la donazione di una cospicua somma di denaro disposta da un genitore a favore del proprio figlio per mezzo di un semplice bonifico bancario, senza la stipulazione di un atto pubblico, è nulla, con la conseguenza che il donatario sarà obbligato alla restituzione di quanto ricevuto. Tuttavia, qualora un genitore o un altro soggetto intenda donare al figlio la provvista necessaria per l’acquisto di un immobile, non è necessario procedere con un autonomo contratto di donazione – o con altri artifizi, spesso consigliati da professionisti di formazione non giuridica, come quello del bonifico disposto falsamente “a titolo di finanziamento” –, ma è sufficiente far disporre il pagamento direttamente dal donante a favore del venditore, realizzando così una liberalità indiretta, per il mezzo del pagamento di un debito altrui.

In ogni caso, si consiglia di contattare il Notaio per tempo, così da potersi avvalere della sua attività di consulenza al fine di impostare la donazione in conformità alla Legge civile e fiscale.

Il testamento

Il Notaio è un giurista specializzato nella complessa materia testamentaria, come del resto è dimostrato dalla circostanza che l’accesso alla professione presuppone, tra l’altro, il superamento di una prova scritta in materia di successioni mortis causa.

Rivolgersi al Notaio consente di avvalersi degli strumenti corretti per realizzare le proprie ultime volontà e prevenire le liti tra familiari ed eredi a seguito del decesso. D’altronde, è un dato di comune esperienza che in seguito alla morte di un soggetto insorgano controversie, spesso a causa di disposizioni testamentarie ambigue o addirittura prive dei necessari requisiti di forma.

Redigere testamento con la consulenza del Notaio consente di essere certi che al momento del decesso il proprio patrimonio si devolverà secondo la propria volontà e riducendo il rischio di contenziosi tra gli eredi.

Il Notaio, inoltre, assicura la conservazione del testamento e il rispetto delle volontà del testatore, una volta che questi sarà deceduto.

Il Notaio può redigere testamenti in forma pubblica, segreta, internazionale e può ricevere in deposito, anche fiduciario, testamenti olografi, per la cui redazione può offrire la propria collaborazione. Peraltro, il costo per una consulenza in materia successoria e per la predisposizione di una valida scheda testamentaria, che aderisca alle volontà del testatore, è assai ridotto, molto inferiore a quello che si è soliti credere.

Il testamento olografo è il testamento redatto personalmente, di mano propria, dal testatore. Gravi inconvenienti legati alla redazione del testamento olografo sono rappresentati dal rischio di smarrimento, distruzione, alterazione a opera di terzi, sottrazione e irreperibilità della scheda testamentaria. Inoltre, il testatore, privo di una guida qualificata, che possa tradurre in formule giuridicamente esatte le volontà testamentarie e verificare la corretta redazione formale della scheda, può, anche inconsapevolmente, incorrere in disposizioni ambigue o invalide, contribuendo a rendere potenzialmente litigiosa la sua successione.

Per questo motivo, si afferma che il testamento olografo, per essere certi che raggiunga il risultato voluto, dovrebbe essere redatto solo da persone dotate di una cultura giuridica sufficiente ad evitare ambiguità ed errori, oppure con l’ausilio di un professionista capace di colmare le lacune di conoscenza del testatore, quale è il Notaio (si veda A. AMBANELLI, Il testamento olografo, in Tratt. Dir. succ. e don., diretto da G. BONILINI, Milano, 2009, 1267).

Inoltre, il Notaio può conservare in deposito, su incarico del testatore, il testamento olografo, così da evitare sottrazioni, alterazioni, distruzioni della scheda testamentaria e garantendo in questo modo al testatore stesso che le sue volontà saranno rese pubbliche al momento della sua morte, e non prima.

Il testamento pubblico è il testamento redatto dal Notaio per atto pubblico, alla presenza di due testimoni. Si tratta dell’unica forma testamentaria a cui può ricorrere chi non sa o non è più in grado di leggere. Il testamento pubblico è, in particolare, consigliato a chi si trova in cattive condizioni di salute e non è in grado di redigere di mano propria la scheda testamentaria. Invero, tutti possono redigere testamento in questa forma; essa assicura particolare tutela al testatore, giacché la scheda, redatta dal Notaio, che provvede anche a tradurre in termini giuridici le volontà del defunto, è da questi conservata fino alla morte del testatore e poi pubblicata. La presenza dei testimoni e la forma pubblica dell’atto, inoltre, garantiscono particolarmente contro le impugnazioni che soggetti insoddisfatti delle decisioni del defunto potrebbero altrimenti proporre. La circostanza che il testamento sia stato redatto in forma pubblica, poi, non consente a chiunque di conoscerne il contenuto giacché, ai sensi dell’art. 67, comma 2, della Legge Notarile, il Notaio «non può permettere l’ispezione, né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autenticata».

Il testamento segreto consente di disporre per testamento attraverso un atto notarile rendendo del tutto riservato, se lo si desidera anche al Notaio, il contenuto delle proprie disposizioni testamentarie.

Il testamento internazionale è il testamento che può essere ricevuto dal Notaio e redatto da un cittadino italiano o da un cittadino straniero e che viene riconosciuto, quanto alla sua forma, in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, all’interno dei quali può quindi essere fatto valere con particolare facilità.

La successione nell’attività d’impresa; il patto di famiglia

Assai delicata si rivela la successione quando essa ha ad oggetto la società o l’azienda con la quale viene condotta l’attività imprenditoriale del defunto. È infatti frequente che proprio in occasione del passaggio generazionale dell’impresa si verifichino problemi che ne impediscono la regolare continuazione.

La successione nell’attività d’impresa deve quindi essere attentamente programmata dall’imprenditore, il quale può trasferirla ai suoi eredi quand’egli è ancora in vita, con la possibilità di ripensare detto trasferimento ove il suo esito venga giudicato non soddisfacente. È così possibile stipulare patti di famiglia, con i quali si determina un’attribuzione dell’azienda o della società tendenzialmente priva di rischi impugnatori.

Peraltro, diversi sono gli strumenti che il Notaio può consigliare all’imprenditore per far sì che questi possa disporre della propria attività con tranquillità, realizzando le sue volontà e garantendo continuità all’impresa, quali donazioni, anche con riserva dell’usufrutto delle quote, testamenti, trust etc.

Il “dopo di noi”

Particolari vantaggi fiscali il legislatore ha concesso con la Legge 11/2016, anche detta “Dopo di Noi”, la quale è stata pensata per assicurare tranquillità e sicurezza anche alla successione di chi ha eredi affetti da gravi disabilità. Ci si può dunque rivolgere al Notaio, il quale saprà consigliare lo strumento giuridico corretto per realizzare le volontà ereditarie a favore del disabile, applicando anche la normativa fiscale di maggior favore.

Tanti buoni motivi per fare testamento

Non disporre della propria eredità per testamento significa lasciare che essa si devolva secondo le quote e a favore dei soggetti determinati dalla Legge.

Il testamento rappresenta un efficace strumento per l’attuazione delle proprie ultime volontà e si rende necessario ove l’interessato intenda scegliere i propri eredi, determinare le quote spettanti a ciascuno di essi e attribuire beni determinati.

Peraltro, anche ove si voglia far sì che i propri eredi siano esattamente coloro che conseguirebbero il patrimonio del defunto secondo Legge (ad esempio: i propri figli, in quote uguali tra loro) la redazione del testamento rimane assai opportuna, poiché con esso diventa possibile assegnare i singoli beni in proprietà esclusiva, evitando che su di essi, in seguito alla morte del de cuius, sorgano comunioni di difficile gestione e di costoso scioglimento.

Così, a modo di esempio, se si hanno tre case e tre figli conviene senz’altro assegnare un immobile a ciascuno di essi, piuttosto che lasciare che al momento della propria morte tutti i figli diventino proprietari in parti uguali tra loro di tutte le unità immobiliari: ciò che potrebbe comportare una inefficiente gestione dei beni ereditari e il sostenimento di costi ulteriori ove un domani gli eredi intendessero procedere ad una divisione.

Il testamento, inoltre, può contenere disposizioni di carattere non patrimoniale per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, quali per esempio quelle relative alla sepoltura e ai lasciti spirituali in genere, nonché semplici raccomandazioni, password informatiche, etc.

Quindi, fare testamento, consente:

  1. di evitare i litigi che potrebbero insorgere nella divisione dell’eredità;
  2. di evitare i costi che conseguono a una divisione ereditaria;
  3. di lasciare l’eredità a chi si vuole, salve le quote riservate per legge ai cd. legittimari (il coniuge, i figli e in mancanza dei figli gli ascendenti);
  4. di attribuire i singoli beni ereditari a chi si preferisce, evitando il formarsi di comunioni ereditarie;
  5. nei limiti consentiti dalla legge, di escludere taluno dalla propria successione mediante la diseredazione (ad esempio i fratelli, qualora non si abbiano figli);
  6. di lasciare indicazioni non solo con riguardo al proprio patrimonio, ma anche rispetto alla sorte della propria salma e alla propria sepoltura, nonché raccomandazioni, indicazioni e suggerimenti indirizzati ad eredi e non;
  7. se si hanno figli minori, di designare chi dovrà amministrarne il patrimonio ereditario, nonché, eventualmente, di sceglierne il tutore;
  8. di disporre un lascito solidale a favore di enti benefici.

Per fare un testamento che realizzi questi obiettivi, che sia valido e capace di produrre gli effetti voluti, è importante rivolgersi ad un Notaio, professionista specializzato nel diritto delle successioni mortis causa.